Vendita prodotti e-commerce quando (non) usare i marchi dei prodotti
Marchi e brevetti

Vendita prodotti e-commerce: quando (non) usare i marchi dei prodotti

Con l’esplosione del mercato digitale, degli e-commerce e dei profili social per la promozione e la vendita di prodotti, in tanti (tantissimi) si sono reinventati imprenditori. Sia chi ha un negozio locale che ha esteso il suo raggio d’azione aprendo lo store digitale, sia chi – tramite l’individuazione di alcuni canali preferenziali – acquista direttamente dal produttore o da altri store (generalmente stranieri) e poi rivende a prezzi migliori. Se economicamente è una scelta che, a determinate condizioni, può essere molto vantaggiosa, non lo è dal punto di vista legale. C’è infatti il rischio di violare le leggi che regolamentano l’uso del marchio. Facciamo chiarezza sull’argomento.

Sei sicuro di essere in regola?

Fino a qualche anno fa, quando gli e-commerce non esistevano e internet non aveva l’incidenza che ha oggi, chi aveva un negozio acquistava i prodotti dai propri fornitori e li pubblicizzava in base agli accordi previsti nei relativi contratti di compravendita. Se il mercato è evoluto e oggi esistono tutte le possibilità di marketing del web, spesso la normativa non ha seguito la stessa evoluzione, non prevedendo riferimenti specifici alle attuali esigenze.

Allo stesso tempo, come anticipato, oggi è aumentano esponenzialmente il numero di coloro che tramite il proprio sito web, la pagina Instagram o l’e-commerce non solo vendono determinati prodotti, ma li pubblicizzano utilizzando, ovviamente, il relativo marchio. Questa prassi non è sempre del tutto legale, per quanto ampiamente diffusa.

In assenza di specifici accordi, infatti, il produttore può rifarsi sul singolo rivenditore (privato o azienda che sia) per uso illecito del marchio relativo ai propri prodotti. E legalmente, sebbene la normativa non sia ancora aggiornata, avrebbero tutte le ragioni di farlo.

Se in passato non lo facevano era perché il raggio d’azione della vendita del singolo negozio era limitata e non andava a intaccare gli interessi del produttore. Anzi, questo vendeva a determinate scontistiche (ed eventualmente imponendo il prezzo di vendita) e aveva un controllo diretto. Oggi con il marketing digitale, a differenza del passato, è aumentata la concorrenza per cui chiunque può potenzialmente andare in conflitto con i rivenditori autorizzati ma anche con l’azienda produttrice stessa che magari (e non è un’ipotesi troppo remota) non ha uno shop online. Questo comporterebbe un danno economico per il quale il produttore potrebbe decidersi di tutelarsi verso coloro che distribuiscono i propri prodotti senza uno specifico accordo.

Il problema riguarda coloro che non sono rivenditori autorizzati e non hanno quindi la concessione sull’uso del marchio dei prodotti che distribuiscono. Anche qui, quindi, è fondamentale valutare attentamente le proprie azioni pubbliche, in quanto non sempre ciò che è facilmente possibile fare (e il web ha semplificato molte procedure, anche commerciali) corrisponde a una liceità morale e giuridica. E contro di queste le aziende produttrici tendono, giustamente, a difendersi. Anche per una questione di immagine, volendo conoscere chi sono i rivenditori dei propri prodotti, se condividono la mission aziendale o se, invece, danneggiano l’autorevolezza di quel brand.

Ecco perché una consulenza legale specializzata è sempre decisiva per capire cosa fare, cosa non fare e come blindare il proprio lavoro evitando conseguenze che possono rivelarsi spiacevoli non solo dal punto di vista economico.

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