Tutela esposizione design
Proprietà intellettuale

Quale tutela si applica all’allestimento di un’esposizione di design

Lo scorso aprile la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla tutela di un’esposizione di design. La controversia è legata alle vicende della famiglia Castiglioni e in modo particolare dalle richieste avanzate da G.M. Castiglioni (figlia ed erede di P.G. Castiglioni).

La vicenda

G.M. Castiglioni ha chiesto al Tribunale di Milano che la lampada 1954 progettata (e realizzata su licenza d’uso Barrisol Normalu S.a.s.) dal figlio di un fratello del padre, P.M. Castiglioni, venisse considerata plagio dell’opera di design industriale realizzata dal padre e presentata nel 1954 durante la X Triennale tenutasi quell’anno a Milano.

Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di G.M. Castiglioni accertando il plagio della lampada 1954 e inibendo ulteriori attività di fabbricazione e vendita ordinando inoltre il ritiro dal commercio degli esemplari già realizzati.

In appello P.M. Castiglioni ha ottenuto il riconoscimento che il carattere creativo dell’opera andava riconosciuto a tutto l’allestimento e non solo alla lampada che ne era solamente un componente. Allestimento che era stato realizzato dai fratelli P.G. Castiglioni e A. Castiglioni.

G.M. Castiglioni ha impugnato la sentenza in Cassazione, che ha visto costituirsi con controricorso P.M. Castiglioni e la società Barrisol Normalu S.a.s.

La pronuncia della Corte di Cassazione

In Cassazione G.M. Castiglioni basava il suo ricorso sostanzialmente su quattro motivi.  Il primo: insufficiente e contraddittoria motivazione del riconoscimento del valore artistico dell’opera a prescindere da quello dell’allestimento nel suo complesso.  Il secondo: l’errata applicazione dei parametri tramite i quali stabilire il valore artistico di un’opera di design industriale.

Il terzo: il non aver ritenuto, in maniera erronea, che la lampada non potesse essere inclusa nell’elenco delle opere oggetto della protezione della legge sul diritto d’autore (articolo 2) considerando che la sua destinazione non era quella della produzione in serie ma solo di essere utilizzata come sfondo scenografico dell’allestimento. Il quarto: il non aver esaminato la questione del plagio parziale in riferimento all’uso della lampada come parte dell’allestimento complessivo.

I giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso rilevando infondate le motivazioni sollevate da G.M. Castiglioni.

I giudici hanno ricordato che la protezione del diritto d’autore di un’opera dell’ingegno è subordinata alla sussistenza dei requisiti di originalità e creatività e che tali requisiti consistono nella forma espressiva dell’opera, quindi nella sua soggettività. È stato quindi precisato, con riferimento specifico alle opere di disegno industriale, che queste necessitano del valore artistico basato su parametri oggettivi come l’esposizione in mostre e musei, il riconoscimento delle qualità estetiche e artistiche da parte degli ambienti culturali, l’attribuzione di premi, la pubblicazione su riviste specializzate, la creazione da parte di un noto artista o l’acquisto di un valore di mercato che trascenda quello della funzionalità.

I giudici hanno poi aggiunto che per la valutazione del requisito artistico non può escludersi la produzione in serie degli articoli. Successivamente la Corte si è soffermata sulla necessaria sussistenza del cosiddetto requisito di scindibilità tra il carattere industriale e il valore artistico dell’opera ricordando come quest’elemento deve intendersi in senso ideale come idoneità dell’opera a essere oggetto di una valutazione autonoma a prescindere dal supporto materiale sul quale può essere inserita.

In conclusione la Corte di Cassazione ha ricordato come il rilievo iconico dell’opera di design non sia da attribuire al corpo illuminante in quanto tale ma al suo utilizzo per la costruzione dello spazio espositivo.

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