Quando si chiede la registrazione di un marchio è fondamentale assicurarsi che esso abbia carattere distintivo. Come chiarito dall’articolo 13 del Codice della Proprietà Industriale, infatti, “non possono costituire oggetto di registrazione d’impresa i segni privi di carattere distintivo”.
Non sono distintivi, in generale, i marchi che richiamano i prodotti e/o i servizi che contraddistinguono.
Maggiore è la capacità distintiva di un marchio, più sarà forte la tutela che sarà in grado di ricevere. Si tratta quindi di un elemento centrale, non solamente formale e propedeutico all’ottenimento della registrazione.
A questo proposito risulta interessante la decisione dell’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, che precisa come le sequenze di numeri non possiedono carattere distintivo. È utile conoscere alcuni elementi riportati nelle motivazioni della decisione perché offrono diversi spunti per comprendere qual è la ratio alla base della valutazione del carattere distintivo di un marchio.
La vicenda
È stata presentata una domanda per la registrazione di un marchio dell’Unione Europea (MUE) caratterizzato da tre righe di numeri (la prima da 0 a 9, la seconda da 10 a 16 e la terza da 17 a 23) per i prodotti in Classe 4 (candele), Classe 11 (apparecchi di illuminazione, diffusori d’aria e candele elettriche), Classe 21 (utensili e recipienti per la casa) e Classe 35 (servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di articoli per la casa).
La commissione di ricorso ha confermato la decisione dell’EUIPO che ha negato la registrazione di quel marchio in quanto il segno che lo caratterizza non è distintivo. Nella motivazione di questa decisione si legge come vi sia il timore che il pubblico di riferimento percepisca quel segno come un cartellino o un’etichetta prestampata da apporre sui prodotti o sul loro imballaggio. Inoltre la lunghezza della sequenza numerica utilizzata nel marchio oggetto della contestazione non consente al pubblico di riferimento di memorizzarne i singoli dettagli. Questo significa che il segno, considerato nel suo insieme, sarà percepito come una o tre sequenze di numeri generici e come tali incapaci di fornire una particolare indicazione di origine commerciale.
Inoltre nelle motivazioni si legge come, secondo costante giurisprudenza, i segni oggetto di un marchio composto dalla sequenza di numeri si rivelano inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, ovvero quella di identificare l’origine dei prodotti e dei servizi consentendo al consumatore che li ha acquistati di ripetere l’esperienza o evitarla in occasione di un acquisto successivo.
Di per sé, come stabilito dalla Corte di Giustizia, il fatto che un segno sia composto esclusivamente da cifre non è condizione sufficiente per escluderne la registrabilità come marchio, ma nel caso in questione non vi è il carattere distintivo per i prodotti e i servizi per i quali è richiesto. Le caratteristiche del marchio figurativo in questione, infatti, “non sono sufficienti per ritenere che esso abbia il carattere distintivo minimo necessario per la registrazione come marchio UE”.