Carattere distintivo marchio UE
Marchi e brevetti

Carattere distintivo: quando una figura geometrica non può essere registrata come marchio

Parliamo di capacità distintiva di un marchio figurativo alla luce di una recente decisione del Tribunale dell’Unione Europea che è stato chiamato a riesaminare una decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO. Ripercorriamo le principali fasi della vicenda prestando poi attenzione agli aspetti salienti della sentenza del Tribunale UE.

La vicenda oggetto del riesame

A gennaio 2017 l’EUIPO ha ricevuto una domanda  di registrazione di  un marchio UE avente ad oggetto un segno figurativo costituito da un quadrato inserito all’interno di un rettangolo. Tale marchio veniva richiesto per i prodotti rientranti nelle classi 9, 11, 25 e 40. La richiesta è stata accolta dall’EUIPO a inizio aprile del 2018 e pochi giorni dopo è stata presentata una domanda di nullità del segno per tutti i prodotti e servizi riportati nella richiesta di registrazione. La  domanda di nullità è stata accolta a luglio 2021 con la motivazione che il segno contestato era privo di carattere distintivo.

A settembre 2021 è stato presentato ricorso all’EUIPO che lo ha respinto confermando quanto stabilito dalla Commissione di ricorso ricordando come la semplicità del marchio rendeva il segno privo di carattere distintivo per l’insieme dei prodotti e dei servizi indicati. Nella decisione della Commissione si fa riferimento alla percezione del segno da parte del pubblico interessato rilevando che le due figure geometriche di cui è composto non trasmettevano un messaggio chiaro sull’origine commerciale dei prodotti e dei servizi in questione. Anzi, il pubblico di riferimento poteva desumere che quel segno rappresentasse un’etichetta, una decorazione o una forma relativa a quei prodotti e servizi.

La Commissione ha concluso precisando come il segno contestato poteva essere considerato come un semplice accostamento di due figure geometriche e, quindi, non idoneo a soddisfare i requisiti essenziali che deve avere un marchio. Il segno, infatti, nel suo insieme non aveva alcuna caratteristica idonea a creare un’impressione diversa da quella che produrrebbe l’accostamento di due semplici figure geometriche.

L’intervento del Tribunale dell’Unione Europea

La decisione è stata impugnata presentando ricorso al Tribunale dell’Unione Europea che nelle sue osservazioni ha evidenziato innanzitutto come, tenendo conto del periodo in cui è stata presentata la domanda di registrazione, la disciplina di riferimento è quella del Regolamento 207/2009. Quindi affrontando l’aspetto legato alla percezione del segno da parte del pubblico di riferimento il Tribunale dell’UE ha richiamato quanto rilevato dalla Commissione per cui il segno per la sua semplicità non trasmetteva un messaggio chiaro.

Il Tribunale UE ha inoltre aggiunto che la disposizione del quadrato all’interno del rettangolo non rende quell’elemento insolito, accattivante o facilmente ricordabile. Le caratteristiche grafiche del segno, quindi, non sono adatte a catturare l’attenzione del pubblico e a trasmettere un messaggio che si può ricordare.

Con sentenza del 7 febbraio 2024 il Tribunale dell’Unione Europea ha quindi confermato che quel segno non aveva alcuna caratteristica concreta tale da consentirgli di essere percepito e ricordato come indicazione dell’origine commerciale per la vendita dei prodotti e i servizi per i quali era stata richiesta la registrazione.

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